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Ordinanza — n. 878/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for manifestly unfounded and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Brescia Court of Appeal's drug conviction inadmissible. The appellant argued for violations of law regarding drug trafficking and possession, but the court found these claims generic and unsupported by the record. The lower court's detailed reasoning on the buyer's identification and the hidden drug discovery was deemed logically sound and legally correct, rendering the appeal's arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic assertions of legal violations or vague criticisms of factual findings are inadmissible when the lower court's reasoning is logically coherent and exhaustively examines the procedural data.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument drug trafficking conviction manifestly unfounded Corte di Cassazione atto sessuale con un detenuto detenzione di stupefacenti coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
4), incentrata sul negativo esito della disamina - in questa Sede non censurabile - delle specifiche modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei temi d'accusa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
4), incentrata sul negativo esito della disamina - in questa Sede non censurabile - delle specifiche modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei temi d'accusa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTT FAISAL nato il 15/04/1981 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Butt Faisal avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, là dove apoditticamente asseriscono la presenza di violazioni di legge e di vizi della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi dei delitti [capi A) e B)] di cessione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina [motivazione che la lettura del provvedimento impugnato, di converso, dimostra essere non solo esistente, ma connotata da coerente logicità e da un'esauriente disamina dei dati processuali, avendo la Corte distrettuale adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di censura qui riproposti (v. pagg. 2-4 della sentenza impugnata), spiegando come l'acquirente avesse, nell'immediatezza del fatto, indicato proprio nell'imputato il proprio abituale venditore di stupefacenti, che a sua volta venne inequivocabilmente rinvenuto dagli operanti mentre si trovava disteso su un giaciglio ove fu recuperata - occultata all'interno di una scatola di scarpe - l'ulteriore sostanza stupefacente da lui detenuta)]; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al terzo motivo di ricorso, ove si sollecita una alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della denegata concessione del richiesto beneficio della non menzione, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto, nella sentenza impugnata, da un'adeguata ed affatto illogica motivazione (pag. 4), incentrata sul negativo esito della disamina - in questa Sede non censurabile - delle specifiche modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei temi d'accusa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amici