Ordinanza — n. 877/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMARI BOUZEKRI nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elamari Bouzekri avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMARI BOUZEKRI nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elamari Bouzekri avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidate Gaetano e Amicis Anna Cr(stuflo DEPOSli"' -=-77q —IN CANC