Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 877/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 877/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMARI BOUZEKRI nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elamari Bouzekri avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze attenuazione della pena sostanze soggette a restrizione scemata imputabilità perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAMARI BOUZEKRI nato il 05/09/1996 avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Elamari Bouzekri avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidate Gaetano e Amicis Anna Cr(stuflo DEPOSli"' -=-77q —IN CANC