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Ordinanza — n. 876/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary ruling as inadmissible due to improper legal ground under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Petronelli Giordano inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a preliminary ruling applying the penalty under Articles 444 et seq. of the Code of Criminal Procedure by alleging a violation of law regarding the lack of dismissal causes under Article 129. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals to specific statutory violations, excluding the appellant's argument, and thus dismissed the request de plano.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against preliminary rulings are limited to the specific statutory violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, and any other grounds not expressly included are inadmissible.

Parole chiave

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preliminary ruling appeal inadmissible appeal Article 448 CPP de plano dismissal statutory exhaustion motivi di cassazione condono delle spese procedurali declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Artt. 444 ss. cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza considerare che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONELLI GIORDANO nato a BRINDISI il 18/05/1987 avverso la sentenza del 06/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI Eato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Petronelli Giordano avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede, ossia il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza considerare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, e non comprensive del tipo di censure in questa Sede formulate; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Anna Criscublo i DEPOSITA IN CANCELLA 1