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Ordinanza — n. 652/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 652/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 652/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DUCA NATALE nato a MESSINA il 14/01/1993 avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdatererev4se-alie-par_ti.;__ udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Lo Duca Natale, per i delitti di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 577, comma 1, n. 4, 582, 585, comma 1, e 612, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione: «agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 e 624, 625 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.», e il vizio di motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., è stata applicata a Lo Duca Natale, per i delitti di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 577, comma 1, n. 4, 582, 585, comma 1, e 612, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione: «agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 e 624, 625 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.», e il vizio di motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

Parole chiave

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sanzione disciplinare del notaio sanzione disciplinare nulla poena sine lege omissione di soccorso reato di coazione persecuzione politica

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Lo Duca Natale, per i delitti di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DUCA NATALE nato a MESSINA il 14/01/1993 avverso la sentenza del 17/06/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdatererev4se-alie-par_ti.;__ udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Lo Duca Natale, per i delitti di cui agli artt. 61 n. 1, 110, 577, comma 1, n. 4, 582, 585, comma 1, e 612, commi 1 e 2, cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un solo motivo, la violazione di legge, in relazione: «agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/1967 e 624, 625 e 635 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.», e il vizio di motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scord