Ordinanza — n. 651/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 7 gennaio 2020, che aveva condannato Cappelli Antonio alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in relazione al delitto di minaccia commesso in danno di Russo Carmine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 651/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con due motivi, con i quali ha denunciato il vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e la violazione dell'art. 612 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLI ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 24/11/1980 avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 7 gennaio 2020, che aveva condannato Cappelli Antonio alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in relazione al delitto di minaccia commesso in danno di Russo Carmine.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con due motivi, con i quali ha denunciato il vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e la violazione dell'art. 612 cod. pen..
3. In data 26 novembre 2021, è pervenuta memora a firma del difensore del ricorrente, con la quale sono stati meglio lumeggiati i motivi di impugnazione e se ne è chiesto l'accoglimento.
4. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Cappelli Antonio, con dichiarazione a sua firma, autenticata dal difensore e procuratore speciale, in data 9 dicembre 2021.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Presidente Stef Palla Il Consigliere estensore Ire