Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to abstract grounds and failure to meet reasonable doubt standard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Paradiso inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued that the lower court's reasoning contradicted trial records regarding the use of a weapon and failed to prove attempted shoving beyond reasonable doubt. The court rejected these claims as abstract grievances lacking specific factual connections and noted that the appellate court had already thoroughly examined and dismissed the defense's alternative interpretations of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: Appeals must be based on specific factual grounds rather than abstract criticisms, and the principle of 'beyond reasonable doubt' cannot be used in cassation to challenge alternative fact reconstructions already analyzed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO MARIO nato a ADELFIA il 03/04/1960 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 3 ottobre 2017, che aveva riconosciuto colpevole Paradiso Mario dei delitti di minaccia aggravata in danno di Boggia Stefano e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorso nell'interesse del Paradiso è affidato a due motivi, che denunciano: I.) la contraddittorietà della motivazione rispetto ai verbali di prova, segnatamente con riguardo all'esame del teste e parte offesa Boggia Stefano, dal tenore del quale era dato escludere l'esistenza dei requisiti di integrazione dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2 cod. pen., quanto alla realizzazione della minaccia con l'uso di un'arma; II). il difetto di motivazione in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., non essendo stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della condotta di tentato speronamento posta in essere in danno della persona offesa.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi proposti constano di rilievi astratti, privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata - risultando, ad esempio, dal tenore letterale del capo A) d'imputazione e dal testo della sentenza impugnata, che la minaccia, ivi contestata, non era stata commessa con l'uso di un'arma, ma, soltanto, proferendo nei confronti del Boggia l'espressione:« Ti ammazzo», resa efficace, nella sua valenza intimidatoria, dalla consapevolezza del destinatario che l'imputato potesse effettivamente disporre di un'arma, avendo svolto l'attività di guardia giurata - e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali (tali non potendosi dire quelle ritratte dal verbale dell'esame dibattimentale del Boggia del 23 febbraio 2016, perché prive di contenuto definito e inopinabile, atto ad evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, secondo quanto richiesto da questa Corte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406), palesandosi, alla stregua di ciò, estranei al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per l sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. In aggiunta a tali argomentazioni, va ribadito, onde stigmatizzare anche la manifesta infondatezza del secondo motivo, che:<<II principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600;
Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579); il che è quanto accaduto nel caso di specie, essendosi dato atto in sentenza dell'assenza di elementi suscettibili di dimostrare che la vittima avesse reso «dichiarazioni inverosimili quanto al capo B)».
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid