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Ordinanza — n. 637/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for cassation regarding denial of minor property damage mitigation in attempted theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 637/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant mitigation for minor property damage. The appellant argued that the stolen hydraulic fittings, valued at €50, did not significantly impact the victim's business, yet the court found the appeal merely reproduced previous rejected criticisms without new legal grounds. The decision rests on the principle that judges' factual assessments regarding the insignificance of the loss are immune from review in the third instance.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The cassation court cannot review the merit of factual evaluations concerning the insignificance of property damage, as such assessments by the trial judges are immune from scrutiny unless they are illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility minor property damage mitigation attempted theft penalty factual assessment immunity ius receptum principle danno patrimoniale danno patrimoniale procurato con astuzia cosa di poco valore

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone, anche nel delitto tentato (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013
pen., posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone, anche nel delitto tentato (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSMANO GIACOMO nato a MARSALA il 24/02/1978 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 24 febbraio 2020, che, riconosciuto Gusmano Giacomo colpevole dei delitti di tentato furto pluriaggravato di 50 Kg. di materiale ferroso e di evasione, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando, con un solo motivo, la violazione di legge quanto al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo la refurtiva costituita da raccorderia idraulica avente un valore di Euro 50,00, come tale ininfluente sulla prosecuzione dell'attività aziendale della società derubata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza manifestamente infondate e che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità, perché espressione di censure rivolte a valutazioni dei giudici di merito, in ordine all'entità del danno patrimoniale di cui si discute, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede.

Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone, anche nel delitto tentato (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), necessariamente che il pregiudizio, cagionato o che si presume sarebbe stato cagionato, sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).4.

S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ste( T Pali