Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of specific factual arguments regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and the lack of specific factual support. The appellant challenged the denial of mitigating circumstances and the sentencing calculation, but the court found these points to be mere assertions without detailed reasoning. Consequently, the court upheld the lower court's discretion in sentencing and rejected the claims as legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without specific factual and legal grounds, as sentencing discretion falls within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLOU AZDIN (CUI032C83W) nato il 09/10/1989 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città dell'8 maggio 2018, di condanna di Sellou Azdin alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 8 -bis, cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, entrambi aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen., commessi in Genova il 5 maggio 2015.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e quanto alla mancata concessione della richiesta decurtazione di pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso - che, per vero, risulta affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni meramente assertive, giacché non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulato in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod. proc. pen.) — è articolato, quanto alle doglianze in punto di dosimetria della pena, senza tener conto che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della sua congruità della pena ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851). Poiché la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta circa il quantum di pena da infliggere all'imputato, essendosi dato atto di come gli fosse stato irrogato un trattamento sanzionatorio coincidente con il minimo edittale, quanto alla pena-base, e con un aumento a titolo di continuazione congruo rispetto alla capacità criminale da lui dimostrata, tutti i rilievi formulati al riguardo sono inammissibili. 3.2.
Le ulteriori doglianze che afferiscono all'operato bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, contestate, ritenute ed applicate, ivi compresa la recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., sono aspecifiche (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) e manifestamente infondate, posto che l'esistenza del divieto di legge (ex art. 69, 2q, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Ste(f.(3d9 Palla '