Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bendo Mikel inadmissible. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found the appeal reasons merely reiterated the lower court's arguments without providing new factual or legal arguments. The court ruled that the appeal lacked the required specific critique mandated by criminal procedure law, citing established jurisprudence on the necessity of detailed grounds for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal must present specific factual and legal grounds to be admissible; generic repetition of lower court arguments without new critique renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDO MIKEL nato il 21/07/1973 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA--clat.0.-~trrattErTrartrr" udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia in data 16 ottobre 2016, previa concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a Bendo Mikel per il delitto di tentato furto aggravato, commesso in danno della 'Ipercoop' di La Spezia 1'8 ottobre 2016, del quale era stato riconosciuto responsabile.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali la pena era stata irrogata nella misura indicata, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha mostrato estremo impegno nel modulare la pena irroganda alla estrema modestia del fatto, il motivo di ricorso si limita a reiterare il motivo di appello senza nulla specificare, in fatto e in diritto, circa le ragioni addotte a sostegno della richiesta mitigazione della pena. Invero, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Ciò ribadito, è appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di loro comparazione, e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101;
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, vieppiù ove la stessa pecchi di genericità per indeterminatezza.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefno Pa I