Ordinanza — n. 626/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Trani, con sentenza del 9 novembre 2016, a D'Avanzo Antonio per il delitto furto aggravato e continuato di energia elettrica, commesso in Barletta fino al 9 ottobre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 626/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Trani, con sentenza del 9 novembre 2016, a D'Avanzo Antonio per il delitto furto aggravato e continuato di energia elettrica, commesso in Barletta fino al 9 ottobre 2013.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVANZO ANTONIO nato a ANDRIA il 27/10/1960 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Trani, con sentenza del 9 novembre 2016, a D'Avanzo Antonio per il delitto furto aggravato e continuato di energia elettrica, commesso in Barletta fino al 9 ottobre 2013.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, denunciando, con tre motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del delitto di furto aggravato, anche per il travisamento del verbale redatto dai tecnici dell'Enel; II). violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della qualificazione giuridica del fatto in termini di furto tentato; III.) omessa valutazione della prova decisiva costituita dalla relazione tecnica dell'ingegnere Di Candia.
3. Il ricorso è inammissibile. Tutti e tre i motivi cui lo stesso è affidato si rivelano, in primo luogo, generici, nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato elementi univoci emergenti dagli atti di causa, per come ulteriormente comprovati dalle evidenze ritratte dall'implementazione istruttoria compiuta in sede di giudizio abbreviato condizionato. Invero, la prova decisiva, non smentita neppure dal consulente tecnico di parte, risulta quella per la quale il contatore, riferito all'utenza elettrica intestata all'imputato, non registrava i consumi perché la realizzata manomissione era tale da consentire che l'indebito prelievo di energia elettrica avvenisse a monte dello stesso, ossia direttamente dal cavo palificato Enel (pag. 4 sentenza impugnata).
V'è da riconoscere, piuttosto, che le argomentazioni attraverso le quali si snoda la motivazione censurata procedono ad una valutazione globale e tutt'altro che illogica del compendio probatorio, nei cui confronti, invece, il ricorrente ha serbato un approccio atomistico e parcellizzato. Non sussistono, quindi, neppure, i lamentati travisamenti della prova, atteso che le doglianze proposte in tal senso dal ricorrente non attengono al significante delle enunciazioni contenute nel verbale di verifica redatto dai tecnici dell'Enel, bensì al loro significato probatorio, del quale in definitiva il ricorso prospetta un diverso e alternativo apprezzamento, per di più attraverso il già ricordato approccio parziale ed atomistico a tale materiale.
Ne viene che sono manifestamente infondate le doglianze relative al difetto d'integrazione del delitto di furto consumato, del quale, alla stregua di quanto precede, sussistono, invece, tutti gli elementi costitutivi.
4. Per le suesposte ragioni s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Presidente SteLry o T,.11. Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia LAA DE IN POS/TATA CA199:-I