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Ordinanza — n. 625/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 625/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 13 gennaio 2020, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Khammour Hamid alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 497-bis e 489 cod. pen. (commessi in Mazzano il 26 novembre 2019) e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Regesto Legislator

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artt. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 625/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis e 489 cod. pen. (commessi in Mazzano il 26 novembre 2019) e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Parole chiave

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attenuazione della pena uso di un documento falso aggravamento della pena infrazione privilegiata riesame dell'entità pena uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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artt. 125 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAMMOUR HAMID nato il 19/10/1979 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 13 gennaio 2020, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato Khammour Hamid alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 497-bis e 489 cod. pen. (commessi in Mazzano il 26 novembre 2019) e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., deducendosi il vizio di apparente motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché l'inosservanza del divieto di reformatio in pejus quanto alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo è manifestamente infondato e, comunque, non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.) impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.. La restante doglianza, in punto di determinazione della pena, è affetta da conclamata genericità nella parte in cui si duole dell'inosservanza del divieto di reformatio in pejus, in quanto affidata a deduzioni che risultano meramente assertive, giacché non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento della stessa (tali, di certo, non potendosi considerare le enunciazioni valutative enucleate in ricorso con riguardo al cd. 'elemento confessorio').

La stessa è, nondimeno aspecifica, in quanto priva della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). La Corte territoriale ha, infatti, ben spiegato come fosse da ritenersi congrua la pena in concreto applicata, avuto riguardo alla gravità dei fatti e alle innumerevoli pendenze che connotavano la biografia penale dell'imputato. Ne viene che la censurata statuizione si sottrae al rilievo mossole, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402;

Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050).

4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore Stefff o Pà_e. Irene Scordamaglia <302,1 1-,, AkmA.A+ DEPOSI -1 , . -A IN