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Ordinanza — n. 616/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 616/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIGLIO SALVATORE nato a GALLIPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avv-iso-al+e-parte udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad Alfarano Giglio Salvatore, per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed Euro 6.00,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa l'esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 616/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., è stata applicata ad Alfarano Giglio Salvatore, per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed Euro 6.00,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa l'esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

Parole chiave

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alleggerimento della pena sentenza penale commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale licenziamento per furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad Alfarano Giglio Salvatore, per il delitto di cui agli artt.
art. 616 cod.proc.pen
pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIGLIO SALVATORE nato a GALLIPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avv-iso-al+e-parte udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., è stata applicata ad Alfarano Giglio Salvatore, per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi dieci di reclusione ed Euro 6.00,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod. proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa l'esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Lit LuLAAA,02p- rATA n