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Ordinanza — n. 611/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 611/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations regarding mitigating circumstances and the lack of intent in the criminal acts, but the court found these complaints merely repetitive of issues already resolved by the lower courts. The decision rests on the principle that appeals must offer a critical engagement with the lower court's reasoning rather than requesting a re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, e 640-ter cod. pen.; Art. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of lower court decisions, or fail to critically engage with the reasoning provided in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds critical engagement repetitive complaints procedural costs criminal appeal lower court reasoning abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, e 640-ter cod. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
237596), ma, altresì, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOMINI AURELIO nato a NAPOLI il 22/12/1961 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 maggio 2016, che aveva riconosciuto Giacomini Aurelio responsabile dei delitti di cui agli artt. 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, e 640-ter cod. pen. e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno patito dalla parte civile.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse del Giacomini è affidato a quattro motivi, che denunciano: I.) la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e alla conseguente riduzione della pena; II.) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen. in relazione all'assenza di prova quanto all'essere le condotte dell'imputato assistite dall'elemento intenzionale; III.) la violazione di legge in punto di ricostruzione del fatto e di valutazione delle prove; IV) il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 29 novembre 2021, il difensore della parte civile Banco di Napoli ha fatto pervenire nota con la quale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso, ha instato per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Le doglianze articolate con il secondo e con il terzo motivo (in punto di prova della responsabilità dell'imputato e della corretta qualificazione giuridica dei fatti dei quali egli è stato ritenuto colpevole, soprattutto in riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo dei reati) constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito e risultano, pertanto, non solo sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), ma, altresì, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944) 4.2. Il primo e il quarto motivo sono generici, in quanto sviluppati in assenza di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della statuizione in punto di circostanze attenuanti generiche, essendo state queste - come chiarito nella sentenza impugnata - non solo concesse all'imputato, ma anche riconosciute in regime di prevalenza sulle aggravanti (pag. 4, ultimo capoverso sentenza impugnata) 5.

S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

6. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefgr