Cassation Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing determinations and retroactive law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing determinations and the retroactive application of new laws. The appellant argued that the lower court violated procedural articles concerning the specificity of appeal reasons and the non-retroactivity of legislative changes. The court rejected these claims, ruling that the appeal failed to explicitly articulate and argue the critical points necessary to challenge the factual and legal reasoning of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) e 591 lett. C) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the decision, as the burden of specificity is proportional to the detail provided in the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE DAGA VALTER nato a TORINO il 27/05/1952 avverso l'ordinanza del 30/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Abate Daga Valter avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 6 febbraio 2014 per il delitto di tentate lesioni personali aggravate anche dalla recidiva.
2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge, in relazione agli artt. 581 lett.
d) e 591 lett. C) cod. proc. pen., che, nella formulazione vigente (ex lege n. 103 del 2017), non sarebbero stati suscettibili di applicazione retroattiva, e deducendo che l'atto di impugnazione era correlato criticamente ai punti della decisione con adeguata prospettazione delle questioni devolute in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. 3.1. Invero, già prima dell'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, il diritto vivente aveva enunciato il principio di diritto secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.2. Ciò premesso, si osserva che, come rilevato dall'ordinanza impugnata, le censure di cui all'unitario motivo di appello - in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio - risultavano genericamente formulate rispetto al complessivo tenore della motivazione, in quanto fondavano sulla contenuta gravità del fatto e sulle precarie condizioni di vita dell'imputato senza nulla spiegare e documentare in ordine alla loro concreta incidenza sulla dosimetria della pena e sulla esclusione della recidiva e allegavano un vizio di determinazione della pena in riferimento al delitto tentato senza specificamente illustrare le ragioni in diritto a sostegno della articolata doglianza. 3.3.
Ne viene che il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stece7 Q