Sentenza — n. 608/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' impugnata la sentenza del 10 febbraio 2020 della Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del 28 gennaio 2015, resa dal Tribunale di Terni, che aveva, tra l'altro, riconosciuto Massa Claudio Marcello responsabile del delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 L.F., e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 150 cod. pen; Sentenza — n. 608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia, denuncia promiscuamente l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta esistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASSA CLAUDIO MARCELLO nato a CHIAVARI il 30/09/1947 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' impugnata la sentenza del 10 febbraio 2020 della Corte di appello di Perugia, in parziale riforma di quella del 28 gennaio 2015, resa dal Tribunale di Terni, che aveva, tra l'altro, riconosciuto Massa Claudio Marcello responsabile del delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 L.F., e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena di giustizia, applicatagli la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..
2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia, denuncia promiscuamente l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta esistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva.
3. In data 26 ottobre 2021 è pervenuto certificato di morte di Massa Claudio Marcello, occorsa in Milano l' 1 novembre 2020.
4. L'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, siccome attestata nel certificato prodotto dal suo difensore, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Massa Claudio Marcello per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato.
5. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 14/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefà,qo Palla DEPOSITA. r A N CANCH.Un!A 1