Ordinanza — n. 605/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 13 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 maggio 2015, di condanna di De Martino Vincenzo alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commessi in danno di Lago Ciro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commessi in danno di Lago Ciro.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/07/1975 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in data 13 novembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 maggio 2015, di condanna di De Martino Vincenzo alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commessi in danno di Lago Ciro.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, dovendosi ritenere apparente quella rassegnata dalla Corte territoriale in punto di graduazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure spiegate sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Risultano, infatti, prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, in essa essendosi dato conto della congruità e dell'adeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità del fatto e alla persona dell'imputato, riconosciuto recidivo reiterato; donde, le stesse si appalesano pure come manifestamente infondate, posto che è jus receptum che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402;
Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050) 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene S