Italian Supreme Court dismisses appeal arguing accomplice role based on insufficient evidence of criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ivana Ferrara inadmissible, upholding her conviction for aggravated theft. The appellant argued that the trial court failed to recognize the role of the physical executor, Aliseo, in facilitating the crime or strengthening criminal intent. The court rejected this, stating that appeals cannot request a re-evaluation of evidence outside the original trial record and that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or argue that the lower court failed to recognize a specific role of an accomplice, provided the original judgment contains a logically adequate and complete reasoning based on the available evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA IVANA nato a MAZARA DEL VALLO il 25/10/1983 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 21 marzo 2018, di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di Ferrara Ivana per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, commesso il 14 gennaio 2017, in Mazara del Vallo, in danno dell'anziana Romeo Maria.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, in riferimento al riconoscimento del ruolo di concorrente dell'Aliseo (esecutore materiale del furto), descritto sotto il profilo dell'agevolazione della realizzazione del reato (fungendo da 'palo') o, quanto meno, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso del complice.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le spiegate doglianze sono dirette a sollecitare questa Corte a compiere una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 3.2. A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere, infatti, evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocue, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401).
Poiché tutte le deduzioni spiegate nell'esaminato motivo sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, quanto al collegamento tra le immagini delle telecamere del panificio 'Sapore di Pane' e le sommarie informazioni della teste oculare Ben Gara Ali Fatma) e del compiuto loro vaglio critico in relazione al ragionamento seguito dal giudice per pervenire al maturato convincimento.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consiglier