Ordinanza — n. 601/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 febbraio 2020, che aveva condannato Harkane Mounir alla pena di giustizia in relazione a plurimi fatti di furto, pluriaggravato e in concorso, tentato e consumato, commessi in Cesena il 2 e il 3 aprile 2019, dei quali era stato riconosciuto responsabile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 febbraio 2020, che aveva condannato Harkane Mounir alla pena di giustizia in relazione a plurimi fatti di furto, pluriaggravato e in concorso, tentato e consumato, commessi in Cesena il 2 e il 3 aprile 2019, dei quali era stato riconosciuto responsabile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARKANE MOUNIR nato il 12/06/1999 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì del 10 febbraio 2020, che aveva condannato Harkane Mounir alla pena di giustizia in relazione a plurimi fatti di furto, pluriaggravato e in concorso, tentato e consumato, commessi in Cesena il 2 e il 3 aprile 2019, dei quali era stato riconosciuto responsabile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con motivi che non vi è luogo di enunciare.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Harkane Mounir, con dichiarazione presentata per il tramite del suo procuratore speciale, Avv. Chiara Belletti, con atto in data 6 maggio 2021.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Presidente Stef=n— P Il Consigliere estensore S Irene Scordamaglia Li F LÀ kh"AAA9LAAAA+