Italian Court dismisses appeal for lack of specific evidence and violation of procedural principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding guilt and denied a mental defect, while also claiming generic mitigating circumstances were wrongly refused due to lack of cooperation. The court rejected these claims as generic rehashes of arguments already dismissed and noted that the refusal of mitigating circumstances requires positive elements, not just the absence of negative ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals must be specific and cannot challenge the factual evaluation of the trial court; generic arguments or claims that the refusal of mitigating circumstances is unjustified without positive proof are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MARCO GIUSEPPE nato a GENOVA il 21/07/1969 avverso la sentenza del 19/11/2019 del GIUDICE DI PACE di SANREMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sanremo ha condannato Ricci Marco Giuseppe per il delitto di lesioni personali, commesso in danno di Boeri Annalisa in Ventimiglia il 9 febbraio 2018, e, per l'effetto, gli ha irrogato la pena ritenuta di giustizia.
2. Il ricorso per cassazione (come tale riqualificato l'appello con ordinanza del Tribunale di Imperia in data 5 novembre 2020) è affidato a tre motivi, che denunciano: quanto al I^ e al II' motivo, l'erronea valutazione delle prove in punto di riconducibilità del fatto all'imputato e di mancato riconoscimento, nei suoi confronti, del vizio di mente; III.) la violazione di legge e l'erronea motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della mancata collaborazione processuale da parte dell'imputato stesso.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dei rilievi censori sviluppati con riguardo all'operata valutazione delle prove, poste a sostegno della affermazione di responsabilità dell'imputato e del mancato riconoscimento nei suoi confronti del vizio di mente, va stigmatizzata l'aspecificità, ossia il loro articolarsi in deduzioni generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).
I detti rilievi, oltretutto, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 3.2. La doglianza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è articolata in spregio al principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve, comunque, improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez.
U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253152). Devesi, quindi, riaffermare, così sancendosi la correttezza della motivazione al riguardo rassegnata dal giudice censurato, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il P