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Ordinanza — n. 596/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 596/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dedè Giorgio ricorre avverso la sentenza dell'il febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 7 maggio 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 581 e 612, comma 1, cod. pen., commessi il 4 ottobre 2016 nei confronti di Croce Francesco.

Regesto Legislator

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art. 62 -bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 596/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All' uopo, tramite il difensore, articola tre motivi, con il quali denun- cia: I.) con il primo ed il secondo, prospettati 'ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.', il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, segnatamente delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile, ed in ordine alla commisurazione della pena; II.) con il terzo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine al silenzio serbato circa la mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche.

Parole chiave

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delitto contro la persona delitto altri reati azione civile sanzione penale attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 62 -bis cod. pen
pen.', il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, segnatamente delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile, ed in ordine alla commisurazione della pena; II.) con il terzo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDE' GIORGIO nato a GELA il 05/11/1968 avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dedè Giorgio ricorre avverso la sentenza dell'il febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 7 maggio 2019, che l'aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 581 e 612, comma 1, cod. pen., commessi il 4 ottobre 2016 nei confronti di Croce Francesco.

2. All' uopo, tramite il difensore, articola tre motivi, con il quali denun- cia: I.) con il primo ed il secondo, prospettati 'ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.', il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori, segnatamente delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile, ed in ordine alla commisurazione della pena; II.) con il terzo motivo, la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine al silenzio serbato circa la mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi deducono un vizio non consentito. Ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 3.2.

Il terzo motivo è aspecifico, perché articola un rilievo che non è cor- relato al tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Con il giu- stificare la mancata concessione della richiesta mitigazione della pena ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., negativamente valorizzando: «l'atteggiamento pro- tervo ed ingiustificato perdurante nel tempo>> posto in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, il Tribunale si è attenuto al principio di diritto se- condo il quale, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosci- mento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Stefano palla. DE P (.-)S I TA