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Ordinanza — n. 584/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of personal standing due to mandatory defense representation requirements under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant after the mandatory defense representation law took effect. The appellant argued for personal filing rights regarding a continuation request, but the court noted that all appeals after August 3, 2017, must be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court ruled the appeal invalid under the new procedural code and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the appellant after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be signed by registered defense attorneys.

Parole chiave

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personal appeal standing mandatory defense representation inadmissible de plano procedural law reform court costs and fine concorso materiale di reati formazione di una pena complessiva reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Amato Massimo ricorre avverso il provvedimento dell'8 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MASSIMO nato a COSENZA il 18/08/1976 avverso il decreto del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TORINO/ (datò—avviso alle_pU udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Amato Massimo ricorre avverso il provvedimento dell'8 febbraio 2021, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati giudicati dalle sentenze del Tribunale di Firenze del 10 febbraio 2014, definitiva il 31 gennaio 2015, della Corte di appello di Salerno del 4 ottobre 2016, definitiva il 28 settembre 2017 e del Tribunale di Roma del 14 settembre 2015, definitiva il 30 novembre 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 16 febbraio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr sid