Ordinanza — n. 583/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABello Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 27 novembre 2020, che ha confermato la sentenza resa dai Tribunale di Taranto il 2 luglio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione in ordine a più reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con riferimento all'art. 75, comma 2, digs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi tra Il 16 ottobre 2011 e il 31 maggio 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO COSIMO nato a TARANTO il 22/07/1970 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO/ (-Cfaid-avvr-sts é tra Ftl> udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Bello Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, del 27 novembre 2020, che ha confermato la sentenza resa dai Tribunale di Taranto il 2 luglio 2019, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione in ordine a più reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con riferimento all'art. 75, comma 2, digs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi tra Il 16 ottobre 2011 e il 31 maggio 2012.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 7 dicembre 2020. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Virr nzo S