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Ordinanza — n. 578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer lacked authorization to represent client before the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense lawyer without authorization to practice before the Supreme Court. The appellant, Galzerano, argued that the lower court failed to prove his criminal liability regarding a fine for non-compliance with waste removal orders. The court rejected this substantive argument, ruling instead that the procedural defect of an unauthorized representative rendered the entire appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a defense lawyer not authorized to practice before the Supreme Court.

Parole chiave

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unauthorized defense lawyer cassation appeal inadmissibility de plano declaration criminal procedure code patrocinio dinanzi alla Corte inosservanza di prescrizioni di servizio responsabilità disciplinare violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett, a), cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 650 cod. pen
Galzerano Antonio impugna la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 21 ottobre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALZERANO ANTONIO nato a CASTELNUOVO CILENTO il 14/04/1954 avverso la sentenza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAclattravVE-6—a11e _e5•; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Galzerano Antonio impugna la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 21 ottobre 2020, con la quale era stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda, in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., poiché aveva omesso di osservare l'ordinanza sindacale a lui notificata il 5 agosto 2013, con la quale era stato ingiunto di effettuare la rimozione di rifiuti speciali pericolosi per ragioni di igiene pubblica.

2. Il ricorrente, per il tramite dell'avv. Antonio Gozza, contesta la sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi erano elementi dai quali poter ritenere raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, si evidenzia che quest'ultimo, pur volendo, non avrebbe potuto osservare l'ordine impostogli, poiché le traverse si trovavano su un terreno non di sua proprietà.

3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'atto di appello proposto da Gaizerano è stato riqualificato come ricorso per cassazione, ed è stato evidenziato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett, a), cod. proc. pen.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021