Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted murder, ruling legal qualification errors inadmissible unless manifest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antony D'Alessio inadmissible, ordering him to pay court costs. D'Alessio challenged his conviction for attempted murder, arguing the lower court failed to reclassify the facts under different statutory articles. The court rejected this claim, holding that appeals based on alleged legal qualification errors are only admissible if they constitute a manifest error evident from the text of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals alleging erroneous legal qualification are inadmissible unless the error is manifest and immediately apparent from the judgment text, excluding generic claims of evaluative mistakes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D' ALESSIO ANTONY DARIO nato a MILANO il 30/11/1997 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO Eato avviso alle part,l udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. D'Alessio AntonyVricorre~enza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 18 febbraio 2021, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 15 giugno 2020 in Milano e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
a) tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., poiché, in concorso con altre persone, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Andrea Dassisti, aggredendolo violentemente e colpendolo con un pugno al volto e con una coltellata al fianco sinistro, che gli aveva procurato una lesione del diaframma e della milza;
b) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché, senza giustificato motivo, aveva portato al di fuori della propria abitazione un coltello.
2. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata di condanna per tentato omicidio, evidenziando che il giudice di merito aveva erroneamente omesso di procedere alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo sub i nelle fattispecie di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile/ rogrfo h-to certriA ern Giova premettere che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata aì soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); l'errore manifesto, quindi, è configurabile solo quando tale erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116), Deve trattarsi, quindi, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica, come quella dibattimentale, degli atti del procedimento.
La Corte, pertanto, ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità la generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta, innanzitutto, incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla discrezionalità dello strumento processuale e alla impossibilità per il giudice di «sostituirsi» alla determinazione delle parti) e, infine, perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi (di diritto) che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos