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Ordinanza — n. 571/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 571/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 571/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Amato Massimo ricorre avverso il provvedimento el Magistrato di 4n.r.• t emnft2. cm sorveglianza di Firenze del 6 agosto 2020, che ha dichiarat mmissibirità del reclamo ex art. 35 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività comuni, comunicato al detenuto il 23 luglio 2020 e adottato all'esito del Consiglio di Disciplina in relazione ai fatti oggetto del rapporto disciplinare dell'8 luglio 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 571/2022 — snpen · Corte di Cassazione: cm sorveglianza di Firenze del 6 agosto 2020, che ha dichiarat mmissibirità del reclamo ex art. 35 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività comuni, comunicato al detenuto il 23 luglio 2020 e adottato all'esito del Consiglio di Disciplina in relazione ai fatti oggetto del rapporto disciplinare dell'8 luglio 2020.

Parole chiave

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misura disciplinare revoca disciplinare multa disciplinare all'avvocato sanzione disciplinare del notaio assenza ingiustificata ammonizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MASSIMO nato a CASORIA il 25/08/1973 IL eit LtLZ 1-3 avverso na2211:=253del 06/08/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEo i-- .11e —a udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Amato Massimo ricorre avverso il provvedimento el Magistrato di 4n.r.• t emnft2. cm sorveglianza di Firenze del 6 agosto 2020, che ha dichiarat mmissibirità del reclamo ex art. 35 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dalle attività comuni, comunicato al detenuto il 23 luglio 2020 e adottato all'esito del Consiglio di Disciplina in relazione ai fatti oggetto del rapporto disciplinare dell'8 luglio 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 24 settembre 2020. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore I