Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 567/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for arson, ruling facts and sentencing review barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the second-instance court's conviction for arson and sentencing. The appellant argued that the lower courts failed to prove his presence at the scene and omitted generic mitigating circumstances, claiming the evidence was insufficient. The court ruled that cassation proceedings strictly prohibit re-evaluating factual findings or sentencing discretion, as these are exclusive domains of the trial judges who provided adequate reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, Art. 616 c.p.p.; Cassation courts cannot re-examine factual findings or sentencing discretion, limiting review to logical consistency and legal application.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility factual review prohibition sentencing discretion arson conviction mitigating circumstances incendio intenzionale violazione del segnale luminoso danni da incendio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate krio tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 424 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate krio tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANORE NICOLA nato a ASTI il 16/06/1977 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Vanore Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 novembre 2020, con la quale, in parziale riforma della sentenza resa il 21 marzo 2019 del Tribunale di Asti all'esito del giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, ai sensi dell'art. 424 cod. pen., perché il 24 agosto 2016, allo scopo di danneggiarla, aveva appiccato il fuoco all'autovettura di proprietà di Romana Carmellina Breda, parcheggiata in Asti, fraz. Quarto Inferiore, avendo posto sul cofano uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, al quale poi aveva dato fuoco, facendo sorgere il pericolo di un incendio.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che l'imputato si trovasse sul luogo del fatto al momento della commissione dello stesso. Infatti, non vi era certezza del fatto che l'imputato fosse proprio il soggetto ripreso dalla telecamera di sorveglianza, in assenza di una perizia fisiognomica o di particolari segni di riconoscimento (considerando che Vanore aveva un abbigliamento comune e che aveva un tatuaggio non corrispondente nell'oggetto a quello ripreso dalla videocamera), e i tabulati telefonici non erano idonei, da soli, a costituire prova della responsabilità penale.

Il ricorrente, infine, evidenzia la mancanza dell'elemento soggettivo, in quanto l'imputato non conosceva la persona offesa, e contesta, quindi, la ricostruzione fornita dalla Corte di appello, secondo la quale l'imputato aveva compiuto l'azione su incarico o in concorso con chi aveva avuto un diretto interesse a procurare danno e a intimorire la persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto, e avrebbe quindi applicato una pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il primo motivo dì ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate krio tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, secondo la quale, anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, era stato possibile accertare che l'imputato era stato riconosciuto quale soggetto che aveva commesso le azioni delinquenziali.

Nella sentenza impugnata, si evidenzia che tali immagini erano state comparate con altre immagini dell'imputato acquisite pochi giorni dopo i fatti e che i vestiti del soggetto ripreso nel video erano compatibili con quelli che risultavano dalle fotografie effettuate dagli investigatori il 30 agosto 2016. Il giudice di secondo grado, inoltre, ha evidenziato che la circostanza, già confutata dal Tribunale, relativa alla dedotta assenza di un movente diretto in capo all'imputato per danneggiare mediante l'incendio l'autovettura della parte offesa, non appariva idonea ad inficiare il giudizio di responsabilità, posto che appariva altamente verosimile che l'imputato si fosse prestato dietro corrispettivo, viste le sue difficoltà economiche, a compiere l'azione su incarico, ovvero in concorso, con chi aveva un diretto interesse a procurare un danno o intimorire la vittima.

La Corte, pertanto, ritiene che i giudici di merito abbiano esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Vanore. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di appello, infatti, ha offerto una motivazione più che sufficiente sul punto, avendo evidenziato che l'imputato non aveva dimostrato alcuna resipiscenza in ordine alla sua condotta, non avendo offerto alcun risarcimento alla parte offesa; non si era assunto la responsabilità dell'azione delinquenziale e non aveva fornito elementi utili all'individuazione del suo complice (o del mandante).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle