Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 562/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 562/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Mannina Alberto ricorre la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 settembre 2019, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata il 9 novembre 2017 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 3 ottobre 2015 aveva fatto ritorno nel Comune di Porto Recanati, dal quale era stato allontanato con provvedimento del Questore di Macerata del 10 luglio 2015.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 562/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale infrazione alle norme della circolazione impugnabilità della decisione di rinvio pentito inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNINA ALBERTO nato a CIVITANOVA MARCHE il 27/10/1983 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Mannina Alberto ricorre la sentenza della Corte di appello di Ancona del 10 settembre 2019, che ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata il 9 novembre 2017 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 3 ottobre 2015 aveva fatto ritorno nel Comune di Porto Recanati, dal quale era stato allontanato con provvedimento del Questore di Macerata del 10 luglio 2015.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'applicazione della pena superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento punitivo, benché il provvedimento impugnato sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. A tal fine, si evidenzia che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso di specie, il giudice di merito, qualificando la condotta accertata come grave, in quanto posta in essere a meno di tre mesi dalla notifica del provvedimento del Questore di Macerata, ha ritenuto di determinare la pena a ridosso del minimo edittale. L'azione delinquenziale, quindi, è stata ritenuta sintomatica di un'assoluta incapacità dell'imputato i rispettare le prescrizioni impostegli. La Corte territoriale, pertanto, ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, esercitando correttamente il suo potere discrezionale in ordine alla dosimetria della pena, con un provvedimento che è insindacabile in sede di legittimità, soprattutto nei casi in cui - come quello in esame - la pena sia applicata in misura prossima al minimo.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Domenico F