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Ordinanza — n. 561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Caleca Sao ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione della semilibertà, la richiesta di applicazione del differimento di pena per motivi di salute e quella di applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute determinati dall'emergenza pandemica mondiale da Covid-19.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute sospensione del diritto di visita cure a domicilio statuto di dimora revoca del permesso di dimora inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALECA SANTO nato a MESSINA il 01/10/1968 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAeParTavV —a-1~> udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; L,/

RITENUTO IN FATTO

1. Caleca Sao ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione della semilibertà, la richiesta di applicazione del differimento di pena per motivi di salute e quella di applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute determinati dall'emergenza pandemica mondiale da Covid-19.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, rinnovando le richieste presentate al Tribunale di sorveglianza CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 9 febbraio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiordalisi Vinc nzo Siani