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Ordinanza — n. 281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14/5/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/12/2020 dal locale Tribunale, con la quale Frar cesco Arrabito era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, c.orina 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - 3i a DI:na di due anni di reclusione e seimila euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife ,-sore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione n !DJ - to di pena e di circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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reati della legge sugli stupefacenti abuso di sostanze riduzione della multa sanzione penale arresto spese di detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-01:st° il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :atp:3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)riseque, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABITO FRANCESCO nato a ROMA il 08/08/1971 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/5/2021, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/12/2020 dal locale Tribunale, con la quale Frar cesco Arrabito era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, c.orina 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - 3i a DI:na di due anni di reclusione e seimila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife ,-sore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione n !DJ - to di pena e di circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. La Corte di appello, pronunciandosi sui medesimi profili, ha infat.:i steso una motivazione del tutto logica e congrua, basata su concreti elementl istruttori e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurati12. In particolare, la pena base è stata individuata - peraltro in termir i assii più prossimi ai minimi che ai medi edittali - tenendo conto del quantitzt v() di hashish rinvenuto (207 grammi lordi, da cui ricavare 1615 dosi medie singole) e degli strumenti per il confezionamento, espressione di un discreto grado di professionalità e della presenza di stabili canali di approvvigion3rne -ro; le circostanze attenuanti generiche, poi, sono state negate alla luce de precedenti penali per reati contro il patrimonio (sebbene la recidiva sia stata esclusa in primo grado per il carattere non recente e non specifico degli stessi), espre!sione di proclività a delinquere.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-01:st° il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :atp:3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)riseque, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimE n:o nDriché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle m -t- equitativamente fissata in euro 3.000,00. •-•-•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga nen -x delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in :avo( della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il Presidente Giovanni Liberati DEPOSI T