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Ordinanza — n. 278/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax evasion conviction for lack of specific intent proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion. The appellant argued the conviction relied on mere presumptions without proving specific intent to evade taxes. The court rejected this, stating that reviewing factual elements is precluded and the lower court's reasoning was logically sound based on the defendant's failure to declare income.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 5 d.lgs. 74/2000: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, limiting review to the logical coherence of the lower court's decision.

Parole chiave

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tax evasion specific intent inadmissible appeal factual review logical coherence dubbio circa il carattere di infrazione tentata sottrazione d'imposta reato tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 5 d.lgs. 74/2000
Con sentenza del 9/7/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 20/2/2020 dal ocale Tribunale, con la quale Vincenzo Leone era stato giudicato colpevole ce delitto di cui all'art. 5, d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevatp che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-e:il:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zai.r,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nseclue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevatp che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-e:il:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zai.r,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nseclue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musse
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE VINCENZO nato a MONTEIASI il 12/03/1963 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/7/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 20/2/2020 dal ocale Tribunale, con la quale Vincenzo Leone era stato giudicato colpevole ce delitto di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un ar no di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife sore., chiedendo l'annullamento della decisione. Il Collegio avrebbe ribai :o la condanna in forza di mere presunzioni tributarie e senza un'effettiva verifi:a del dolo specifico richiesto dalla norma, fatto oggetto di motivazione E ppa ,-( nte e mero richiamo a massime di esperienza prive di elementi specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -ale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argoneniativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musse ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2L-32/. 7).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre -na .:Orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvecinento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una \iiclazicne di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttoi e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro lunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festanerre illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Leone - quale legale rappresentante della "S.V.F. Sabbiature Verniciature Fire Profiling s.r.l." - aveva pacificamente omesso di presentAre la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2014; a fronte di cues:o dato, la difesa non aveva indicato neppure una voce che tosse sta:a erroneamente valutata dai verbalizzanti (come costi o ricavi), né elerric iti in forza dei quali la deposizione di questi non avrebbe dovuto ritenersi atenlibile.

Ne derivava, dunque, la responsabilità penale quanto al reato contestato, sostenuto dal necessario dolo specifico; questo, in particolare, o3veva ragionevolmente ritenersi l'unico motivo a fondamento della condotta, e g à con il gravame aveva costituito oggetto di una censura del tutto gene -ic:a, la quale si era contestato soltanto che — pur a fronte di evasione IRES per oltre 87.000 euro ed IVA per oltre 170.000 euro - il Giudice "avrebte c pvuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il soggetto agente (..) sia stax) animato dall'intento di evadere le imposte sui redditi o VIVA".

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatp che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-e:il:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zai.r,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nseclue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r:)nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Erni'. ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rientc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle amm