Ordinanza — n. 277/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16/9/2020, la Corte di appello di Bologna conferrn Iva la pronuncia emessa 1'8/3/2019 dal Tribunale di Ravenna, con la qi.a e Andrea Fabbri era stato dichiarato colpevole dei reati in rubrica e condannato al a pena di due anni, tre mesi di reclusione e 700 euro di multa, oltre che di cinquc mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 277/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con argomento viziato, e senza tener conto della bonifica dei luoghi, eseguita dal Fabbri pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e non in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRI ANDREA nato a RAVENNA il 15/06/1977 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/9/2020, la Corte di appello di Bologna conferrn Iva la pronuncia emessa 1'8/3/2019 dal Tribunale di Ravenna, con la qi.a e Andrea Fabbri era stato dichiarato colpevole dei reati in rubrica e condannato al a pena di due anni, tre mesi di reclusione e 700 euro di multa, oltre che di cinquc mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con argomento viziato, e senza tener conto della bonifica dei luoghi, eseguita dal Fabbri pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e non in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per partholare tenuità del fatto, questa è stata esclusa dalla Corte di appello con arco -nerii:o del tutto logico e congruo, ossia evidenziando che l'imputato aveva commesso due contravvenzioni e due delitti, oltre ad essere stato già condannato in via definitiva per numerosi e gravi delitti, nonché, ancora, per contravverzior i. Dal che, una reiterazione di condotte illecite incompatibile con l'applicaz ore della norma, e l'evidenza di un comportamento abituale.
5. In ordine, poi, alla bonifica dei luoghi, esaminata quanto al :4-ofile soggettivo dei reati, la sentenza ha sottolineato che questa era stata esegJta dal Fabbri all'esito dell'accertamento dei reati commessi ed in ottennDeram'a ad ordini dell'autorità giudiziaria ed amministrativa; argomento di mer to ct- 2 non può esser sindacato in questa sede.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propi)sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima cprisegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r:)riché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m T ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rierr:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -€. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicemb