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Ordinanza — n. 275/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in filing and failure to cite mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific mitigating circumstances that the lower court had already addressed. The appellate court's reasoning was deemed adequate, noting the appellant's prior criminal record and violation of residence restrictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the party has not acted without fault in determining the ground for inadmissibility, and the court must declare it inadmissible while assigning the cost burden to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of fault requirement mitigating circumstances criminal procedure costs prior criminal record residence restriction violation State fine payment attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aus3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza dell'8/3/2021, la Corte di appello di Firenze conferriva la pronuncia emessa il 17/6/2020 dal locale Tribunale, con la quale Yongie S;u era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aus3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SU YONGHE nato il 25/07/1986 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/3/2021, la Corte di appello di Firenze conferriva la pronuncia emessa il 17/6/2020 dal locale Tribunale, con la quale Yongie S;u era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 o:tobre 1990, n. 309, e condannata alla pena di un anno, otto mesi di reciu5i:)ne e duemila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio dife -sore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione risulterebbe viziata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta del tutto infondato.

4. Pronunciandosi sul tema, infatti, il Giudice di appello ha stese una motivazione adeguata, fondata su argomenti obiettivi e non man festanente illogica; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in paricola- a, ha evidenziato che non ricorrevano elementi positivamente valorizzabili al r guardo e che la Su era persona già gravata da un precedente specifico; i reto in rubrica, inoltre, era stato commesso quando l'imputata era sottoposta dalla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma, ove invece si stav2 recar do, e risultava già destinataria di un provvedimento di aggravamento della !:tessa misura, per violazione delle prescrizioni imposte. Argomenti - questi richiamati - che il ricorso neppure menziona, tarli" meno contesta.

5. Lo stesso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro),:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aus3 di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)risegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r3riché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle EmTende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga -nen:c, delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in ravo -e della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il Presidente