Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 273/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 273/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 1/4/2021, la Corte di appello di Firenze conferruva la pronuncia emessa il 19/4/2017 dal locale Tribunale, con la quale Ma3youfi Khairreddin era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 com ma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di nove mesi di -eckisione e 1.200 euro di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 273/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alli IUCEI della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro): ,sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ama di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nsedue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimE n:o r nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle g m T ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali pene condizionali capacità di subire la carcerazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro): ,sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ama di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nsedue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAYOUFI KHAIRREDDIN(CUI. :03LZKJ9) nato il 30/11/1976 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/4/2021, la Corte di appello di Firenze conferruva la pronuncia emessa il 19/4/2017 dal locale Tribunale, con la quale Ma3youfi Khairreddin era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73 com ma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di nove mesi di -eckisione e 1.200 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del propri') iifensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe steso una motivazione viziata quanto all'offensività della condotta (da escludere in -é. gione della minima efficacia drogante della sostanza ceduta) e quanto alla 5;ospelsione condizionale della pena, negata con argomento illogico e carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso - che non coinvolge il profilo di responsabilità - :isulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo profilo di censura, la Corte di a)peilo ha sottolineato che l'imputato aveva ceduto hashish per un peso netto pa -i a 0,911 grammi, con principio attivo pari a 0,10 grammi, corrispondentE iicl una percentuale di poco inferiore a 10%. La sostanza, dunque, possedeva ca:)aci:à drogante, tale da integrare la consumazione del reato.

5. In ordine, poi, alla sospensione condizionale della pena, quEsta è sta:a negata ancora con motivazione esente da vizi logici o contraddizioni. I Cc legio, in particolare, ha evidenziato che la condotta - cessione di hashish a -nincrenni in gita scolastica - non poteva ritenersi occasionale, dato che il ricorreii:e era stato contattato da un intermediario che operava in zona diversa e, SII riclies.:a di questi, aveva subito prelevato lo stupefacente da un nascondiglic che 3veva sotto un albero, peraltro in una zona di spaccio abituale. Dal che, 'Esser za di elementi per formulare una prognosi positiva sulle future condotte (1Ello !:tesso soggetto.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alli IUCEI della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro): ,sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ama di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nsedue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimE n:o r nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle g m T ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rienic delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -c. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M Giovanni