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Ordinanza — n. 268/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 268/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/5/2021, il Giudice per le indagini prelirniní:ri del Tribunale di Perugia applicava a Mohamed Oueslati - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e ' 18.000 e iro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.F.. 9 o:tobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 268/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del propri() lif.e...sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe motivato q Jani 3 alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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pene condizionali pene e misure riduzione della pena remissione della pena decreto penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 25/5/2021, il Giudice per le indagini prelirniní:ri del Tribunale di Perugia applicava a Mohamed Oueslati - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del propri() lif.e...sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe motivato q Jani 3 alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte ccstinzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionE della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUESLATI MOHAMED nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAf dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; t è.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/5/2021, il Giudice per le indagini prelirniní:ri del Tribunale di Perugia applicava a Mohamed Oueslati - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni, quattro mesi di reclusione e ' 18.000 e iro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, d.P.F.. 9 o:tobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del propri() lif.e...sore, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe motivato q Jani 3 alla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 31 profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di n:ui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, 10.3, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 :od. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'i inDu:í: to, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualifi:azione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezz3; (Avi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esarn:!, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. Dei , con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstinzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionE della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle ;ipese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga nn:: delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in l'a JOUT della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 DEPOSS TA-r Il Coiasigliere estensore Il Presidente IN CANCELLET: