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Ordinanza — n. 256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7/7/2021, il Giudice per le indagini pre irnir a -i del Tribunale di Salerno applicava a Manuel Del Pilato - ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. - la pena di un anno, otto mesi di reclusione e 1.067,00 euro d multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 339.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena proroga della carcerazione espulsione revoca della sospensione condizionale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consenue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PILATO MANUEL nato a EBOLI il 17/03/1992 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2021, il Giudice per le indagini pre irnir a -i del Tribunale di Salerno applicava a Manuel Del Pilato - ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. - la pena di un anno, otto mesi di reclusione e 1.067,00 euro d multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 339.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 31 profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n 133, che consente il ricorso-per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. prc,c peri. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputatD, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censJra -- juesti - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne s.cltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui Dtesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di sgc.cie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consenue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o n3nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle m -r ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga neni:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in la JOIT della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 liere estensore Il Presidente D 1:1-- c I 7