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Ordinanza — n. 254/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible for seeking new fact evaluation beyond structural coherence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by Antonio and Cosimo Massaro inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued the lower court ignored the defendant Lapadula's confession and failed to apply generic mitigating circumstances to Cosimo Massaro. The court rejected these claims, ruling that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or adopt new parameters, and found the lower court's reasoning coherent and based on undisputed evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.: The Supreme Court's review of motivation is limited to structural coherence and logical argumentation, precluding a re-evaluation of factual elements or the adoption of new assessment parameters.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal structural coherence review re-evaluation of facts generic mitigating circumstances procedural costs allocation partecipazione al reato circostanza attenuante corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 114 cod. pen.
Nessun richiamo all'art. 114 cod.
Art. 13 June 2000, n. 186, Corte costituzionale
artt. 110 cod. pen
Giuseppe Lapadula, Antonio Massaro e Cosimo Massaro erano stati giudicati colpev,:di del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSARO ANTONIO nato a BRINDISI il 18/10/1955 MASSARO COSIMO nato a BRINDISI il 02/12/1982 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/11/2020, la Corte di appello di Perugia conferrn r_iva la pronuncia emessa il 19/9/2018 dal locale Tribunale, con la qual?. Giuseppe Lapadula, Antonio Massaro e Cosimo Massaro erano stati giudicati colpev,:di del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 199C, n. 309, e condannati alle pene di cui al dispositivo.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione Antonio Massaro e Cosimc Massaro, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della de:::sione. La Corte di merito avrebbe confermato la condanna senza valutare le c ichiarazioni del Lapadula, che si sarebbe assunto ogni responsabilità, scagionando i due ricorrenti; la motivazione sarebbe viziata, poi, anche con riguardo alle circos3tanze attenuanti generiche, pur in ordine alla diminuente di cui all'art. 114 coc. peri., da riconoscere a Cosimo Massaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -ale. della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argonentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccst:ruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, fv1us9, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2z.32z 7).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supue -nz ::orte., osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al provvecimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una niiclazii:ne di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad otten&-e in c uesta sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze isi ruttot e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro lunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festarien.:e illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, infatti, ha evide che la responsabilità dei due Massaro risultava evidente dall'intero compendio probatorio e, in particolare, da quanto accaduto il 30/12/2016, quando la sw,tanza era stata sequestrata ed i soggetti arrestati; le sintomatiche condotte 1:eruie dai tre nell'occasione, peraltro, sono state descritte alla pag. 1 della sentenza di appello, e sono estranee a ogni contestazione.

Assai rilevanti, ancora, sonc stati considerati i contatti che Antonio Massaro aveva avuto, nei giorni preceieil:i, con l'acquirente dello stupefacente; contatti che, per via delle celle telefoniche interessate, non potevano verosimilmente essere riferiti al Lapadula, COME invece sostenuto dalla difesa. Da ultimo, quanto al ruolo di Cosimo Massarc (fi;lio di Antonio), la Corte di appello ha sottolineato che la tesi difensiva del viaggio a Perugia solo per un possibile impiego era risultata del tutto infondata, non ayendo i ricorrenti saputo indicare neppure il cognome del presunto datore di lavo -o, né un contatto telefonico; difficilmente, inoltre, il padre avrebbe coinvolto il fi fio in un'attività pericolosa come la detenzione di 50 chili di sostanza, se il seconc 3 non fosse stato pienamente consapevole delle ragioni del viaggio dalla Pi glia, concorrente nel reato.

5. In ordine, poi, alle circostanze attenuanti generiche, si riscontra ancora una motivazione immune da vizi; la sentenza, infatti, ha disatteso le ragioni della Mese (mancata resistenza all'arresto e crisi economica di Antonio Massaro), evidenziando - in senso contrario - che i due avevano negato ogni responsa oilità, che Antonio Massaro si era comunque procurato mezzo quintale di sosta nza e che entrambi i ricorrenti erano recidivi. Nessun richiamo all'art. 114 cod. per., peraltro, era contenuto nel gravame, così da non imporre alcuna mot V 3ZiO le sul punto.

6. I ricorsi, dunque, devono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che. nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro) ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma cle l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil'a:iv3riente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna iGricorrent4'a1 pagamente delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle ammende. Così