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Ordinanza — n. 253/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 253/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23/6/2021, la Corte di appello di Milano conferm :'va la pronuncia emessa il 15/9/2020 dal Giudice per le indagini prelimina -i del ocale Tribunale, con la quale Iacob Dorel Lighezan era stato giudicato colpe\,ole del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni di reclusione e 90.000 euro di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per inosservanza o erronea appliwzione della legge penale quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte.

Parole chiave

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traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti importazione illegale di stupefacenti infrazione grave alla lstup dipendenza da sostanze stupefacenti reato motivante l'estradizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGHEZAN IACOB DOREL nato a VERMES( ROMANIA) il 13/09/1961 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/6/2021, la Corte di appello di Milano conferm :'va la pronuncia emessa il 15/9/2020 dal Giudice per le indagini prelimina -i del ocale Tribunale, con la quale Iacob Dorel Lighezan era stato giudicato colpe\,ole del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni di reclusione e 90.000 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife chiedendo l'annullamento della decisione per inosservanza o erronea appliwzione della legge penale quanto alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Giudice di appello, pronunciandosi in modo diffuso sulle circosta -ize in esame, le ha infatti escluse con motivazione del tutto logica, congrua e basta su concreti elementi istruttori; una motivazione, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che l'imputato non aveva mostrato ,,.ilcuna resipiscenza per la condotta tenuta, da ritenere non particolarmente liE va; infatti, era stato trovato alla guida di una vettura non di sua proprietà, r ella quale erano stati rinvenuti - in sacchi neri - circa 20 chili di tabacchi lavorati esterivdi contrabbando, con indicazione del Monopolio di Stato moldavo e s oveno. Tali elementi, poi, sono stati posti a raffronto con l'incensuratezza ce lo ::tesso soggetto, con la sua condizione regolare nello Stato e con l'esisteriz ii un contratto di lavoro, ma ritenuti soccombenti rispetto a questi, con motivazior e non manifestamente illogica - nei termini appena richiamati - e non censurabil€ dalla Corte di legittimità.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p ro3 ,:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamin ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari . 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuetD del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equil:a :h/ai -lente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ri.e.n .:( delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -f. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il Pre