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Ordinanza — n. 243/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 243/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 243/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di El Khairi Abderrahman ha proposto ricorso per cassiizione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di fonnc del 13 luglio 2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. perì. per ; reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 243/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. perì. per ; reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti capacità di discernimento cognizione del ricorso per cassazione errore nella commisurazione della pena perizia psichiatrica insufficiente guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
309/1990, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.
art. 444 cod. proc. pen
281116 - 01); ciò a maggior ragione quar io la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAIRI ABDERRAHMAN nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOdate-avviso-elle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di El Khairi Abderrahman ha proposto ricorso per cassiizione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di fonnc del 13 luglio 2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. perì. per ; reati ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, quante alla deduzione del vizio di violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possib lità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, coi proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza à lirriii:ata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risL11 , con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente ecc€ itrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ciò a maggior ragione quar io la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.

Il ricorso prospetta, invece, un'analisi degli elementi di prova che, seco 'iclo la tesi prospettata, emergerebbero dagli atti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'ari. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di riienere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinaliorw della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen:( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. I