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Ordinanza — n. 235/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Uel Arani Kader ha proposto ricorso per cassazione avversc la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Bergamo di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo a) e 337, 637, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo b), in Arcene e Treviglio 11 aprile 2021. Il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo a) e 337, 637, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo b), in Arcene e Treviglio 11 aprile 2021. Il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzione penale pene condizionali coazione penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il difensore di Uel Arani Kader ha proposto ricorso per cassazione avversc la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Bergamo di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UEL ARANI KADER nato il 15/10/1987 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO Etp-evvise-alle parti.; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Uel Arani Kader ha proposto ricorso per cassazione avversc la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Bergamo di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo a) e 337, 637, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo b), in Arcene e Treviglio 11 aprile 2021. Il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione sulle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, cornma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 gosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, è inammissibile, perché proposto per motivi diversi da cuelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione, avverso la sertenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 coi proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al paganen.cc delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, detern-linata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:e delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2