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Ordinanza — n. 233/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 233/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di applizazione della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. con motivazione corre cta in diritto e priva di vizi logici, avendo ritenuto, in base alla ricostruziore del fatto, che la ricorrente abbia realizzato una condotta causalmente rilevante, poiché presso la sua abitazione erano custoditi gli strumenti per il confeziona mento della sostanza stupefacente, rinvenuta ancora allo stato di pietra. 1.2. Inammissibile per genericità è poi il dedotto travisamento del a prova per omissione, non essendo stato neanche indicato il contenuto della dichiarazione del coimputato. 1.3.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 233/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. La Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di applizazione della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. con motivazione corre cta in diritto e priva di vizi logici, avendo ritenuto, in base alla ricostruziore del fatto, che la ricorrente abbia realizzato una condotta causalmente rilevante, poiché presso la sua abitazione erano custoditi gli strumenti per il confeziona mento della sostanza stupefacente, rinvenuta ancora allo stato di pietra. 1.2. Inammissibile per genericità è poi il dedotto travisamento del a prova per omissione, non essendo stato neanche indicato il contenuto della dichiarazione del coimputato. 1.3.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti recidiva nell'infrazione sanzioni penali tossicodipendenza riduzione della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Per la ricorrente Natascia Picciariello si deducono i vizi di violazicne di legge e della motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza atter Jante ex art. 114 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Per il ricorrente Vito Palmieri si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ger erthe ed all'omessa valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALMIERI VITO nato a BITONTO il 05/03/1979 PICCIARIELLO NATASCIA nato a VERCELLI il 18/04/1979 avverso la sentenza/ordinanza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza del 25 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a Vito Palmieri e Natascia Picciariello il 22 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari alla pena, rispettivamente, di 4 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 20.000 ci mullla e di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed C 12.000 di multa, per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (in Bitonto il 9 marzo 2020).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Per la ricorrente Natascia Picciariello si deducono i vizi di violazicne di legge e della motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza atter Jante ex art. 114 cod. pen. e l'omessa motivazione sulle dichiarazioni del coimputato contenute in una dichiarazione scritta depositata. 2.2. Per il ricorrente Vito Palmieri si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ger erthe ed all'omessa valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. e l'omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di applizazione della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. con motivazione corre cta in diritto e priva di vizi logici, avendo ritenuto, in base alla ricostruziore del fatto, che la ricorrente abbia realizzato una condotta causalmente rilevante, poiché presso la sua abitazione erano custoditi gli strumenti per il confeziona mento della sostanza stupefacente, rinvenuta ancora allo stato di pietra. 1.2. Inammissibile per genericità è poi il dedotto travisamento del a prova per omissione, non essendo stato neanche indicato il contenuto della dichiarazione del coimputato. 1.3.

La Corte di appello ha poi correttamente rigettato la richie.lta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in base agli elementi CX art.133 cod. pen. Quanto al comportamento processuale, ha rilevato che l'imputato, ni è sottratto all'interrogatorio ed è gravato da un precedente specifico. Risulta poi confermata la recidiva in base alla esplicita valutazior e del rapporto tra il reato e la pericolosità sociale, avendo la Corte territoriale preso in esame la condotta, il precedente penale specifico e l'esecuzione di altro reato relativo alla cessione di sostanza stupefacente posto in essere mentre 'in-irutatc era agli arresti domiciliari.

2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai SE nsi 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spe!;e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse delle Ammende. Co