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Ordinanza — n. 232/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gennaro Falco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 febbraio 2021 della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del 6 maggio 2015 del Tribunale di Civitavecchia, ha assolto dal reato sub c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) perché estinto per presc -i ?ione; ha rideterminato la pena per il reato sub capo d) ex art. 5 d.lgs. 74/2C00, 7elativo alla dichiarazione Ires relativa all'anno 2011. Si deduce la prescrizione ance del reato di cui al capo d).

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. 74/2C00, 7elativo alla dichiarazione Ires relativa all'anno 2011. Si deduce la prescrizione ance del reato di cui al capo d).

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sanzioni pecuniarie errore nella commisurazione della pena pagamento dell'ammenda arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
Il termine di prescrizione massimo per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 commesso il 16 giugno 2012, come indicato nel ricorso, è di 10 anni ex art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO GENNARO nato a MOIANO il 04/04/1944 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gennaro Falco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 febbraio 2021 della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del 6 maggio 2015 del Tribunale di Civitavecchia, ha assolto dal reato sub c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) perché estinto per presc -i ?ione; ha rideterminato la pena per il reato sub capo d) ex art. 5 d.lgs. 74/2C00, 7elativo alla dichiarazione Ires relativa all'anno 2011. Si deduce la prescrizione ance del reato di cui al capo d).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondzto; l tesi proposta nel ricorso è contraria al dettato normativo. Il termine di prescrizione massimo per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 commesso il 16 giugno 2012, come indicato nel ricorso, è di 10 anni ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000. ,icchè non era decorso all'atto della sentenza di appello. Non può valutarsi il successivo decorso del termine di prescrizione perché l'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso 5;iei ritenuto ammissibile (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 -- 01). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al ragarientc delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della senten za della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mem( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il Co re estensore