Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mediati Ferdinando, nato a Locri il 10/03/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che l'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mediati Ferdinando, nato a Locri il 10/03/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che l'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso