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Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mediati Ferdinando, nato a Locri il 10/03/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che l'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione libera della pena ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato decisione giustificata dell'assicuratore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mediati Ferdinando, nato a Locri il 10/03/1973 avverso la sentenza del 23/03/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che l'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. limitandosi a dolersi della mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; Ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato — come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso