Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under post-2017 procedural code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of the law regarding the omission of a sentence of release, but the court found no admissible grounds under the modified procedural code. Consequently, the appeal was rejected because the cited arguments did not fall within the limited categories of review permitted for appeals against sentencing decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing decision is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty, and if the alleged violation of the law does not correspond to the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mazzanares Salvatore, nato a Palermo il 06/09/2000 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 02/02/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. ritenuto il motivo inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
2. rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza;
3. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.