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Sentenza — n. 49661/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant waived right to appeal after first instance conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Lorenzo Cozzolino was declared inadmissible following his formal withdrawal of the objection on September 6, 2022. Cozzolino had initially challenged the first-instance judgment convicting him of resistance to a public official, voluntary injury, and threats. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, resulting in a dismissal and an order for Cozzolino to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 2, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the objection before the court rules on its admissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural waiver resistance to public official procedural costs spese di difesa oltraggio alla corte diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 2, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cozzolino Lorenzo, nato a Cercola il 24/12/1970 avverso la sentenza emessa il 10/05/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO LI! Tribunale di Pavia ha applicato la pena di sei mesi di reclusione nei riguardi di Cozzolino Lorenzo in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e minaccia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo.

3. Il 6/09/2022 è pervenuta rinuncia all'impugnazione.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.