Sentenza — n. 49660/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 2.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non anche la condanna alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli»-sten
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603-bis cod. pen; Sentenza — n. 49660/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame d Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 cod, proc. pen., proposta nell'interesse di Attianese Pasquale Mara Terenzio, avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Noceva Inferiore in data 3 marzo 2022 applicabva della misura degli arresti domiciliari, ha annullato la suddetta ordinanza in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (capo d), confermandola, invece, per il reato di corruzione (capo c).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Attianese Pasquale Mara Terenzio nato a Pompei il 06/03/1984 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame d Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza ex art. 309 cod, proc. pen., proposta nell'interesse di Attianese Pasquale Mara Terenzio, avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Noceva Inferiore in data 3 marzo 2022 applicabva della misura degli arresti domiciliari, ha annullato la suddetta ordinanza in relazione al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. (capo d), confermandola, invece, per il reato di corruzione (capo c).
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Attianese deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla apparente e inesistente motivazione in ordine al requisito della gravità indiziarla giustificante la misura. 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ricorrente nella ipotesi putativa di errore di fatto ai sensi dell'art. 49 cod, pen. con riferimento alla fattispecie corruttiva. 2.3. Violazione di legge processuale in relazione alla mancata considerazione di una argomentazione difensiva, nonché della produzione documentale depositata a sostegno della doglianza.
3. In data 5 settembre 2022 è pervenuta in Cancelleria - a mezzo PEC - rinuncia al ricorso da parte di Attianese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, a mente dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen., a seguito di rinuncia. 2.Dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma non anche la condanna alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigli»-sten