Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49658/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Palermo, ricondotto il fatto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato la sentenza con cui D'Armetta Vito è stato condannato per il reato indicato, per avere detenuto illegalmente 15 grammi di cocaina. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la personalità dell'imputato - soggetto incensurato-, l'unicità della violazione commessa, le modalità della condotta.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen,; la recidiva sarebbe stata ritenuta senza un accertamento concreto della attuale pericolosità sociale del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 49658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) perché la pena inflitta deve considerarsi congrua. Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato, che, da un lato, non ha nemmeno spiegato se la invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata chiesta alla Corte di appello, e neppure, in concreto, perché dovrebbe essere riconosciuta, e, dall'altro, si è limitato ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare la ragione per la quale, in positivo, dovrebbe essere inflitta una pena inferiore.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione reato grave di stupefacenti attenuazione della pena tossicodipendenza sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Con il primo si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la personalità dell'imputato - soggetto incensurato-, l'unicità della violazione commessa, le modalità della condotta.2.2.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Armetta Vito, nato a Carini il 17/09/1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, ricondotto il fatto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha confermato la sentenza con cui D'Armetta Vito è stato condannato per il reato indicato, per avere detenuto illegalmente 15 grammi di cocaina.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen.; la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la personalità dell'imputato - soggetto incensurato-, l'unicità della violazione commessa, le modalità della condotta.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen,; la recidiva sarebbe stata ritenuta senza un accertamento concreto della attuale pericolosità sociale del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Con una puntuale motivazione la Corte ha indicato:

a) le ragioni per cui si è ritenuta sussistente la contestata recidiva in ragione dei plurimi precedenti penali, uno dei quali specifico, e della non occasionale "ricaduta" nel crimine dell'imputato; b) í motivi per i quali il fatto per cui si procede e la reiterazione nella commissione dei reati costituiscano una costante del modo di vivere del ricorrente e della sua personalità;

b) perché la pena inflitta deve considerarsi congrua. Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato, che, da un lato, non ha nemmeno spiegato se la invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata chiesta alla Corte di appello, e neppure, in concreto, perché dovrebbe essere riconosciuta, e, dall'altro, si è limitato ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare la ragione per la quale, in positivo, dovrebbe essere inflitta una pena inferiore.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 30 settem