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Ordinanza — n. 49526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Rabbej Tarek, nato in Tunisia il 12/12/1983 2. Hamdi Mounir (CUI 03KIPPB), nati in Tunisia il 27/11/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per dedurre vizi diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione del Rabbej lamenta, da un lato, una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata, e, dall'atro, un difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata che tuttavia non si traduce nella prospettazione di alcuna illegalità della pena; anche l'impugnazione dell'Hamdi non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché contenente una generica doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rabbej Tarek, nato in Tunisia il 12/12/1983 2. Hamdi Mounir (CUI 03KIPPB), nati in Tunisia il 27/11/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per dedurre vizi diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione del Rabbej lamenta, da un lato, una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata, e, dall'atro, un difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata che tuttavia non si traduce nella prospettazione di alcuna illegalità della pena; anche l'impugnazione dell'Hamdi non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché contenente una generica doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova esame delle censure formali procedura di ricusazione licenziamento in tronco desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Rabbej Tarek, nato in Tunisia il 12/12/1983 2. Hamdi Mounir (CUI 03KIPPB), nati in Tunisia il 27/11/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per dedurre vizi diverso da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione del Rabbej lamenta, da un lato, una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata, e, dall'atro, un difetto di motivazione circa la quantificazione della sanzione applicata che tuttavia non si traduce nella prospettazione di alcuna illegalità della pena; anche l'impugnazione dell'Hamdi non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché contenente una generica doglianza circa la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i