Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49523/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to voluntary withdrawal by the appellant without stated reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant voluntarily withdrew the request via PEC without specifying the reasons for this procedural choice. Although Article 616 of the Code of Criminal Procedure does not distinguish between withdrawal types, the court applied the general rule of inadmissibility due to lack of interest. Consequently, the appellant was condemned to pay court costs and a monetary fine of three thousand euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: When an appellant withdraws an appeal without stating reasons, the appeal is declared inadmissible de plano, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal appeal inadmissibility de plano lack of interest court costs condemnation monetary fine Fine Fund procedural waiver Cassazione ordinanza sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2022, Degennaro, Rv. 263921
(Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2022, Degennaro, Rv. 263921), all'adottata declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in misura che si ritiene equo determinare in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Stagno Davide, nata a Reggio Calabria il 29.03.1999 avverso la sentenza del 6 luglio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione formulata autonomamente e autenticata dal difensore, pervenuta via PEC a questa Corte, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Va quindi dichiarata l'inammissibilità - con procedura de plano - dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.

Tuttavia, nel silenzio del rinunciante sulle ragioni dell'operata scelta processuale, non prevedendo l'art. 616 cod. proc. pen. distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2022, Degennaro, Rv. 263921), all'adottata declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in misura che si ritiene equo determinare in euro tremila. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2022 Il Consiglie