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Ordinanza — n. 49521/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding the sentencing qualification did not constitute a manifest error. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing the substance was not for non-personal use, but the Court found the grounds too generic. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on alleged errors in legal qualification are inadmissible unless they constitute a manifest error evident from the text.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal inadmissible appeal drug trafficking offense procedural de plano motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 73 d.P.R. 309/90
patteggiamento, con cui è condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, adducendo l'insussistenza della destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente e lamentando, pertanto, in termini oltretutto affatto generici l'erronea qualificazione giuridica del fatto;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Serrano Antonio nato a Bari il 12.12.1992 avverso la sentenza del 13 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che Serrano Antonio propone ricorso avverso la sentenza, pronunciata a seguito di c.d. patteggiamento, con cui è condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, adducendo l'insussistenza della destinazione ad uso non personale della sostanza stupefacente e lamentando, pertanto, in termini oltretutto affatto generici l'erronea qualificazione giuridica del fatto;

Rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619) e che il motivo presentato non rientra tra quelli per cui è prevista la proposizione del ricorso per cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore