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Sentenza — n. 49515/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence of judicial misconduct and insufficient grounds for retrial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Santorsola inadmissible, rejecting claims of judicial misconduct and insufficient reasoning. The appellant argued that the lower court relied on apparent motives and failed to evaluate intercepted conversations regarding drug trafficking independently. The court held that generic challenges to the interpretation of evidence do not constitute a travisamento (distortion) of proof unless the lower court's reading is demonstrably false and decisive, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests the logic of evidence interpretation without proving a decisive distortion of the record by the trial court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal travisamento della prova interpretation of intercepted evidence judicial misconduct claim drug trafficking association detenzione di stupefacenti carcerazione di sicurezza traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Graziano Santorsola ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando tre motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 266, 266 bis, 267, 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 270 c.p.p.
Art. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 3 e 4, 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
(Capo 1, quale partecipe dell'associazione) e art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Capi 12 e 13 per cessione di stupefacenti).
Art. 416-bis.1 cod. pen.
309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (Capo 1, quale partecipe dell'associazione) e art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558
Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santorsola Graziano, nato a Pisticci il 02/07/1988 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 emessa dal Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (Capo 1, quale partecipe dell'associazione) e art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Capi 12 e 13 per cessione di stupefacenti).

2. Graziano Santorsola ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando tre motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo censura il provvedimento impugnato per motivazione apparente stante l'uso della tecnica del "copia e incolla", con assenza di valutazione autonoma dei fatti da parte del giudice per le indagini preliminari, tale non potendosi ritenere quella contenuta a pagina 42 dell'ordinanza genetica ed indicata dal provvedimento impugnato, non essendo consentita integrazione da parte del Tribunale del riesame. 2.2.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 266, 266 bis , 267, 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, con argomenti apparenti, aveva ritenuto motivati i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e delle loro proroghe che, al contrario, ne erano totalmente sprovvisti. 2.3. Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 273, commi 1 e 1-bis, 192, commi 3 e 4, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto il Tribunale del riesame, da un lato aveva desunto la stabilità e la permanenza della condotta associativa di Santorsola dagli stessi reati- fine (Capi 12 e 13); dall'altro aveva ritenuto che la conversazione tra Sandro Tauriello e il ricorrente, circa l'acquisto "di 5 raffo, 5 litri di olio", celasse un linguaggio criptico circa un acquisto di droga per un probabile cliente.

Al contrario, nell'intercettazione telefonica del 13 giugno 2019 Sandro Tauriello aveva chiesto a Santorsola la consegna dell'olio, senza alcun riferimento a terzi, così invertendo anche il ruolo dei due, per come indicato nel capo 1) dell'imputazione provvisoria, visto che il ricorrente così diverrebbe fornitore dell'associazione. Inoltre, l'interpretazione del Tribunale del riesame non si confrontava con la conversazione telefonica del 30 maggio 2021 in cui Tauriello, parlando con il fratello del ricorrente, aveva sempre fatto riferimento a "5 raffo".

Anche per il capo 13) la conversazione intercettata, riportata per esteso nel provvedimento impugnato, era priva di qualsiasi elemento da cui desumere che si trattasse di consegna di stupefacente.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità. La censura per mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari rispetto al pubblico ministro, da un lato non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha condiviso e riportato ampi stralci dell'ordinanza genetica; dall'altro non ha adempiuto all'onere di esporre le ragioni in base alle quali il preteso deficit di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla parte pubblica, avrebbe avuto incidenza sulle valutazioni cautelari tanto da determinare un risultato concretamente diverso.

La sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Ricorre, infatti, autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o meno estesa, l'atto di riferimento con condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico. La censura prospetta la inadeguatezza della motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni e delle loro proroghe senza indicarne il contenuto e comunque non evidenziando elementi in grado di smentire la conclusione valutativa del Tribunale del riesame su di essi.

4. Il terzo motivo, sui gravi indizi di colpevolezza, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato. 4.1. Il Tribunale, diversamente da quanto censurato dal ricorrente, ha analiticamente esaminato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio cautelare, innanzitutto rispetto all'esistenza del gruppo criminale facente capo ai Tauriello. Con un corretto iter logico-giuridico, aderente alle risultanze investigative, nelle pagg. da 7 a 13 ha descritto la struttura associativa, finalizzata al traffico di stupefacenti, e le attività svolte che, oltre a fondarsi sulle intercettazioni, erano state riscontrate con perquisizioni e sequestri di droga.

Anche con riferimento al ruolo di Santorsola, di partecipe nell'associazione dedita al narcotraffico, il Tribunale richiama numerosissime intercettazioni dalle quali emerge la continuativa collaborazione di questi nei rapporti con i clienti o nel ritiro di droga a fini di spaccio in nome e per conto di Sandro Tauriello, organizzatore dell'associazione e coordinatore delle attività di spaccio al minuto, conversazioni da cui si arguisce un costante modus operandi oltre che un vero rapporto fiduciario tra i due. La collaborazione di Santorsola e i dialoghi, dal tenore confidenziale, comprovano uno stabile affidamento di Tauriello al ricorrente anche rispetto all'abitualità con cui lo avvisa circa la presenza delle forze dell'ordine.

Al di là del rapporto sinergico con l'organizzatore, Santorsola conosce anche con altri componenti dell'associazione come Paride Giosuè presso la cui abitazione accompagna Tauriello a pagare precedenti debiti di stupefacente e, una volta usciti da lì, vanno a comprare bilancini e mannite per confezionare insieme le dosi (pagine da 19 a 23). 4.2. Le censure del ricorso relative agli episodi di spaccio sono tutte fondate sulla prospettazione di interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate e sulla contestazione del linguaggio criptico in esse utilizzato.

In sede di legittimità, ciò è possibile solo in presenza di travisamento della prova da parte del giudice di merito, ossia nel caso in cui questi ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili, come nel caso in esame, le generiche censure sulla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dal provvedimento impugnato che, invece, ha fornito congrua motivazione anche indicando di volta in volta il diverso ruolo assunto dal ricorrente (in un caso doveva contattare un acquirente per conto di Torello, in due casi doveva cedere stupefacente per conto di Sandro Tauriello, in altri era vedetta ed avvisava sulla presenza dei carabinieri).

Infine, è sufficiente richiamare il tenore delle conversazioni riguardanti il capo 13) contestato a Santorsola, riportato alle pagine da 17 a 23 dell'ordinanza cautelare, per comprendere come lui e Tauriello siano dediti in modo strutturato ed abituale all'attività di spaccio proprio alla luce dell'esplicito riferimento alla droga, alle quantità, alla qualità e al denaro di cui parlano liberamente, linguaggio e modalità che consentono di inquadrare, in maniera chiara e coerente, le altre conversazioni e il linguaggio criptico ad esso connesso al medesimo ambito, visto che tra i due non risultano esservi altri tipi di legami ed interessi.5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di